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Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia
Costituita
il 17 marzo 1973
STATUTO
Aggiornato con le modifiche
deliberate nella seduta di Consiglio in data 06/04/2006
Gli Ordini Provinciali degli Ingegneri della Lombardia
(Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della
Brianza , Pavia, Sondrio, Varese), visto lo Statuto Regionale e di questo
particolarmente, gli articoli n. 17, 54 e 55, costituiscono la Consulta
Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.
Faranno altresì parte della Consulta gli Ordini
Provinciali che si verranno a costituire in occasione della creazione di nuove
Province nell'ambito della Regione Lombardia .
Articolo 2 - Funzioni
La Consulta regionale agisce d’intesa con gli Ordini della
Regione e ne coordina l’azione nel rispetto della loro autonomia, partecipa e
dà impulso a procedimenti e pone in essere tutte le azioni necessarie al fine
di tutelare gli interessi della categoria professionale rappresentata.
La Consulta agisce d’intesa con il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, nonché con le altre Federazioni qualora le attività di sua
spettanza abbiano carattere nazionale ovvero interregionale.
Articolo 3 - Organizzazione
Sono organi della Consulta Regionale:
· il
Consiglio;
· il
Presidente;
· il
Vice-Presidente;
· il
Segretario Tesoriere.
Articolo 4 - Sede
La Consulta ha la sua sede ufficiale e di rappresentanza
nella città capoluogo di Regione; avrà sede operativa nella città sede
dell'Ordine cui appartiene il Presidente della Consulta in carica.
Il Consiglio è composto dai seguenti membri:
b) un secondo Consigliere per ciascun Ordine qualunque sia il numero
complessivo dei suoi iscritti;
c) un terzo Consigliere se il suddetto numero complessivo supera i 500
iscritti;
d) un quarto Consigliere se il suddetto numero complessivo supera i
1500 iscritti.
I Consiglieri della Consulta sono nominati tra gli
iscritti degli Ordini Provinciali a seguito di delibera formale dei rispettivi
Consigli degli Ordini.
I componenti del Consiglio della Consulta, anche nel caso
in cui si verifichi la scadenza del mandato
del Consiglio dell'Ordine Provinciale di appartenenza, restano in carica
sino all'eventuale comunicazione alla Consulta della loro sostituzione con
altro delegato fatta eccezione per i Presidenti degli Ordini Provinciali che
essendo membri di diritto del Consiglio della Consulta vengono automaticamente
sostituiti dal Presidente dell'Ordine Provinciale di nuova nomina.
In ogni momento i membri del Consiglio della Consulta
possono essere sostituiti dall'Ordine di appartenenza.
Alle riunioni di Consiglio è invitato a partecipare come
osservatore un rappresentante della città di cui è previsto il futuro
riconoscimento a capoluogo di Provincia .
Alle riunioni di Consiglio devono essere invitati a
partecipare, a titolo consultivo, i membri del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, iscritti in un Ordine della
Regione, e possono, di volta in volta, essere invitati esperti di singole
discipline.
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni.
a) esprime pareri ed assume iniziative presso gli
organi regionali competenti in relazione a leggi e regolamenti (emanati o da
emanare), a programmi e situazioni che interessano la professione in qualunque
forma esercitata;
b) interviene nella determinazione delle scelte
legislative ed amministrative della Regione, nei settori di attività
riguardanti la professione di ingegnere;
c) è organo di consultazione diretta della
Regione;
d)
coordina le iniziative di carattere regionale dei diversi Ordini Provinciali ed
interviene in sede
regionale in rappresentanza e per il progresso della categoria, per la
formazione e
l'aggiornamento professionale, per il rispetto delle competenze, ecc;
e) svolge attività di coordinamento e di raccordo
tra i vari Ordini Provinciali;
f) promuove la costituzione di
Commissioni Consultive e di Comitati di studio per i problemi regionali che interessano la
categoria, con la partecipazione di
almeno un suo Consigliere;
g) designa, su richiesta, tra gli iscritti agli
Ordini Provinciali, i rappresentanti Ingegneri nei Consigli di Amministrazione,
nei Comitati e nelle Commissioni a carattere regionale;
h) approva entro il primo trimestre di ogni anno
il conto consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso;
i) determina le quote annuali e le relative
modalità di pagamento a carico di ciascun Ordine Provinciale, in relazione al
numero dei voti esprimibili in Consulta da parte di ciascun Ordine, come
indicato all’art. 5 , al fine di consentire e finanziare le attività della
Consulta.
Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta lo ritenga
opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre. Inoltre egli deve
convocarlo entro 15 giorni dalla data in cui almeno tre Ordini ne facciano
richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta
, posta elettronica o per telefax, almeno 15 giorni prima della riunione, salvo
casi di documentata urgenza, nei quali si provvederà con comunicazione a mezzo
telefax o posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente
almeno la metà degli Ordini che costituiscono la Consulta, indipendentemente
dal numero dei Consiglieri presenti.
Di ogni riunione il Segretario redige il verbale che viene
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e che deve essere approvato
nella riunione successiva.
Allo scopo di
favorire una più ampia partecipazione il Consiglio può riunirsi di volta in
volta anche presso le singole Sedi degli Ordini Provinciali.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei voti
complessivamente esprimibili dall’intera Consulta.
Ogni Ordine Provinciale esprime la propria valutazione con
un numero di voti pari al numero di membri componenti il Consiglio della
Consulta in base al precedente articolo 5, tramite il proprio Presidente, o se
assente, per delega ad un membro del Consiglio della Consulta appartenente allo
stesso Ordine.
In caso di parità prevale il voto del Presidente della
Consulta.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del
precedente capoverso costituiscono riferimento per gli Ordini Provinciali per
una comune linea di comportamento.
Le deliberazioni vengono inviate, per conoscenza, a tutti
gli Ordini Provinciali.
Il Consiglio elegge (con voto
segreto) nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un
Segretario-Tesoriere.
Il Presidente, il Vice-Presidente, il
Segretario-Tesoriere, restano in carica quattro anni.
Decadono automaticamente qualora perdano il requisito di
Consigliere della Consulta.
Le elezioni avverranno entro sessanta giorni dalla
scadenza.
Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta. Egli
dispone la convocazione del Consiglio, ed esercita tutte le attribuzioni intese
al regolare funzionamento del Consiglio stesso, al sollecito disbrigo degli
affari di competenza del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ad una
riunione del Consiglio o ad altra attribuzione dello stesso, ne fa le veci il
Vice-Presidente, in assenza anche di questi il più anziano Consigliere
Presidente di Ordine Provinciale.
Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della
Consulta e, d'intesa con il Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio.
Il Segretario in qualità di Tesoriere amministra i fondi
della Consulta, provvede alla tenuta dei documenti contabili e della cassa;
cura la riscossione dei contributi dovuti dagli Ordini Provinciali ed effettua
i pagamenti predispone i bilanci della Consulta.
Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario
costituiscono il Comitato di Presidenza, con il compito di coordinare
l'attività del Consiglio, e di attuarne le decisioni.
Le cariche in seno alla Consulta non sono remunerate. Le spese di trasferta per partecipazione dei
membri del Consiglio della Consulta a
riunioni della stessa verranno sostenute dai singoli Ordini Provinciali.
Eventuali trasferte di rappresentanza della Consulta da
parte di Consiglieri all’esterno verranno sostenute dalla Consulta stessa.