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L’applicazione della tariffa, per i collaudi
tecnico-amministrativi e collaudi statici, è valida a partire dal (vedi
delibere dei singoli Ordini)
TARIFFA PER COLLAUDI
TECNICO AMMINISTRATIVI
Si
applicano all’intero importo dell’opera - come definito dall’art. 210 comma 3
del DPR 554/99 - le aliquote previste dalla TAB. C della Tariffa ex L.143/49
con l’aggiunta di un ulteriore compenso, variabile dal 10% al 30% dell’importo
risultante dall’applicazione della TAB.E (onorari per misura e contabilità dei
lavori), per la revisione tecnico-contabile.
All’importo complessivo risultante si somma il
rimborso forfettario delle spese, nella misura dal 30% al 60% prevista
dall’art. 220 del DPR 554/99, ovvero un rimborso spese a vacazione,
predeterminato in base alle presumibili difficoltà delle operazioni di collaudo
e alla previsione del numero di visite ritenute necessarie.
Per i collaudi in corso d’opera si applicano
le disposizioni dell’art. 210, comma 5 e 6 del Regolamento sui LL.PP. (D.P.R.
554/99)
I compensi per i collaudi specialistici
(strutture, impianti, ecc.) che si rendessero necessari, e che debbano essere
eseguiti in aggiunta o in concomitanza del collaudo tecnico-amministrativo
generale, sono da compensarsi a parte.
TARIFFA PER I COLLAUDI
STATICI.
L’onorario
a discrezione sarà commisurato all’aliquota corrispondente alla Tab. A - Cat.If
, Ig o IX , con la parzializzazione del 10%.
Le
spese, da conglobare nell’onorario, sono da compensarsi in misura variabile dal
30% al 60% dell’importo dell’onorario stesso.
L’onorario,
come sopra determinato, è da considerarsi minimo inderogabile.
L’importo
minimo complessivo, incluse le spese, non potrà comunque essere inferiore a 500
€.
Per
i collaudi di lavori pubblici, le aliquote di riferimento saranno quelle della
Tab. A del D.M. 4.4.2001.
Le
eventuali prove di carico e/o verifiche e prestazioni particolari saranno
compensate a vacazione o a discrezione, in aggiunta all’onorario come sopra
determinato.
Per la revisione dei calcoli si fa riferimento
all’art.19-f della Tariffa ex L.143/1949.
N.B.
o
per tutto ciò che non è esplicitamente modificato dal D.M.
4.4.2001, vale quanto previsto dalla tariffa professionale vigente ex L.143/49.
o
Le percentuali relative alle spese e alle maggiorazioni (e
riduzioni) devono essere sempre applicate all’importo lordo dell’onorario
risultante dall’applicazione delle tabelle.
L’applicazione della tariffa per i collaudi tecnici
specialistici è valida a partire dal 1° novembre 2003
Il collaudo tecno-specialistico deve essere compensato
separatamente ed in aggiunta al collaudo tecnico amministrativo.
L’onorario è da considerarsi a discrezione precisando che
il compenso è da valutarsi in rapporto alle prestazioni necessarie, da
calcolarsi secondo le aliquote riportate in tabella. L’importo minimo, incluse
le spese, non può essere comunque inferiore a 500 Euro.
|
Collaudi Tecnici Specialistici |
Classe e Categorie di riferimento |
Aliquota di parzializzazione |
|
Impianti industriali completi |
II |
0,15 |
|
Impianti idrici, reti antincendio, ecc. |
IIIa |
0,10 |
|
Impianti di riscaldamento e condizionamento |
IIIb |
0,12 |
|
Impianti elettrici, telefonici, ecc. |
IIIc |
0,15 |
|
Strade,
ferrovie |
VI |
0,10 |
|
Impianti di illuminazione |
IV |
0,10 |
|
Macchine isolate |
V |
0,10 |
|
Fognature |
VIII |
0,10 |