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TARIFFA
SULLE PROCEDURE E SUI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI ingegneria ANTINCENDIO
Dopo un periodo di
affinamento abbastanza lungo prendono luce le seguenti: linee guida sulle procedure e sui compensi
....., che hanno lo scopo di raccogliere in un solo testo le molteplici
prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nello specifico campo
della sicurezza antincendi suddividendole in tre diverse categorie:
la categoria denominata
A relativa alla richiesta del
parere di conformità
la B per il
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
la C per il
rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.
Le presenti note hanno
il compito di introduzione e spiegazione delle varie scelte adottate e l’obiettivo di fornire ai colleghi alcune
indicazioni per il loro utilizzo pratico, eventualmente facendo riferimento
alla stessa indicazione o numerazione adottata nella tariffa professionale..
Generalità
-
Nelle linee guida si preferisce l’uso della definizione di “ingegneria
antincendio” e non più di “prevenzione incendi” (terminologia ancora diffusa)
per evidenziare come il complesso delle scelte tecniche operi non solo in
ordine alla prevenzione ma anche alla protezione.
-
Questa nuova edizione definisce in termini numerici la quantificazione
del compenso, evitando di rifarsi ad un concetto di mero riferimento per una
valutazione a discrezione come nelle precedenti revisioni. Le precedenti
revisioni avevano tra l’altro anche il compito di test di validazione del modello
di determinazione proposto.
-
Contempla una parte comune alle tre diverse fasi di prestazione
riguardante gli oneri non compresi e gli incarichi congiunti.
-
La formulazione di queste linee guida proviene da una attenta e
reiterata operazione di verifica ed aggiustamento e recepisce anche le
osservazioni giunte dai colleghi nel periodo di inchiesta che iniziata a
gennaio 2004 è terminata a fine giugno 2004.
A – Richiesta del
parere di conformità.
Generali
-
Viene riconfermato il principio sancito sia dalla legge 143 del
02.03.1949 che dal più recente Decreto 4
aprile 2001, di tarare il compenso dovuto al professionista con l’entità
economica delle opere oggetto di verifica e/o progetto e di mitigare l’aumento
con un andamento decrescente; in tale senso opera l’elevazione a potenze
inferiori dell’unità ( nel nostro caso a 0,71) che riproduce l’andamento
decrescente sopra ricordato.
-
L’adozione, nella formula di calcolo di quanto dovuto al professionista,
del parametro “rischio-complessità” assunto pari all’indice di severità determinato
dal Ministero dell’Interno (di cui si unisce la relativa tabella) consente di
modulare l’entità del compenso secondo gli stessi principi adottati dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
-
Si è inserito il meccanismo di adeguamento automatico del compenso con
le variazioni del costo della vita con un fattore di moltiplicazione A dato dal
rapporto fra l’indice Istat del gennaio dell’anno in corso e quello del gennaio
2000 pari a 110,5 .
Particolari
-
Nella fase A1.3.1 si segnala, nel caso di attività non regolate
da specifiche disposizioni antincendio, come sia necessario integrare la
relazione con la valutazione anche matriciale del rischio.
-
Nella fase A1.3.3 si indica, come completamento esplicativo di
quanto elaborato dal professionista, la necessità di produrre dettagliato
elenco delle opere di adeguamento antincendio con descrizione ed individuazione
tipologica in apposite tavole di riferimento: si tratta di un ulteriore compito
del professionista che contribuisce alla chiarezza per la successiva realizzazione
delle opere necessarie per l’adeguamento antincendio.
-
Nel capitolo A2 Compensi
occorre chiarire come operare, nella determinazione di quanto dovuto, nel caso in
cui si abbiano le medesime attività ripetute come ad esempio più Centrali
termiche (attività 91) nello stesso complesso.
Per l’esempio citato si dovrà calcolare il compenso pi per ogni singola attività 91 e provvedere poi
alla loro somma come recita la formula generale : Cprog.VVF = (F
+ Si pi) x A
-
Sempre nello stesso capitolo A2 Compensi è opportuno, in
aggiunta alla nota già presente, specificare meglio il principio di valutazione
del parametro di estensione S per le attività che presentano aree ripetute
ed uguali, o piani identici come ad esempio scuole, ospedali, alberghi, uffici
eccetera. In questi casi il valore di S è la somma delle aree non
uguali, queste partecipano singolarmente solo nella misura del 15% . Inoltre
per valori particolarmente elevati di S (superiori a 10.000) si
applica una ulteriore riduzione considerandone solo il 20%.
B – Richiesta
rilascio del certificato di prevenzione incendi
Generali
-
Vengono confermati gli stessi principi già richiamati per la Richiesta
del parere di conformità ed in particolare quanto precisato in ordine al
fattore di moltiplicazione A secondo l’indice Istat.
-
L’espletamento degli incarichi previsti nel capitolo B
prevedono l’esistenza a mani del professionista di un progetto approvato
positivamente dai Vigili del Fuoco o comunque di un insieme di elaborati
redatti e completati con lo stesso spirito. L’assenza del progetto a cui riferirsi
impedisce il corretto svolgimento dell’incarico professionale a meno che in
altra forma il Committente non fornisca preventivamente le stesse informazioni
che il progetto doveva contenere.
Particolari
-
Nel capitolo B1.1 “Elencazione opere di adeguamento
antincendio” si è voluto precisare la prestazione professionale già prevista
nella fase A 1.3.3 e che quindi normalmente non dovrebbe essere
richiesta per quelle prestazioni professionali che si sono sviluppate secondo
la formulazione indicata nelle linee
guida.
-
Nel capitolo B1.2 “Coordinatore di sicurezza antincendio” si
sono indicate le prestazioni professionali di direzione lavori nella
specificità antincendio; è evidentemente prestazione che potrebbe essere svolta
già dall’usuale figura di Direttore dei Lavori che abbia competenza ed
esperienza nello specifico campo antincendio, riconoscendogli però un
incremento dell’usuale compenso per il maggior impegno richiesto (vedasi la
nota al punto B 2.2).
-
Nel capitolo B2 “Compensi” si sono ipotizzate varie possibilità
di prestazioni professionali di cui può venire
incaricato anche uno stesso professionista: in questi casi i compensi
per le singole prestazioni godono di alcune riduzioni per tener conto della
conoscenza ormai acquisita della situazione. Mentre si rimanda alla
formulazione dei singoli compensi per la valutazione delle riduzioni, si
ritiene di più facile lettura l’allegata tabella d’esempio alla pagina finale
di queste note.
---------------------------
Si ringraziano i
colleghi dei gruppi di prevenzione incendi di Milano e Lombardia (PIO Milano e
PIO Lombardia) che insieme ai colleghi della FIOPA (Federazione degli Ordini
degli Ingegneri del Piemonte e Valle d’Aosta) e della Consulta hanno
validamente collaborato alla stesura e revisione del testo. Si estende il
ringraziamento a tutti quei colleghi che con i loro commenti ed annotazioni
hanno permesso nei mesi dal gennaio a giugno 2004 di testare le linee guida e
di apportare alcune modifiche ed integrazioni sino alla veste attuale.
Estratto dal Decreto del Ministero dell'Interno del
04/05/1998
|
Cod. individuazione attività |
Attività
soggette |
Parametro
rischio-complessità H |
|
1. |
Stabilimenti
ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti
(compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito
superiori a 50 Nmc/h |
6 |
|
2. |
Impianti
di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con
potenzialità superiore a 50 Nmc/h -
impianti |
6 |
|
- cabine |
2 |
|
|
3. |
Depositi
e rivendite di gas combustibile in bombole: a) compressi:
- per capacità complessive superiori a 0,75 m3 |
2 |
|
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi superiori a 75
kg |
2 |
|
|
4. |
Depositi
e rivendite di gas combustibile in serbatoi fissi a) compressi:
- per capacità complessive superiore a 0,75 m3 |
2 |
|
b) disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi superiori a
0,3 m3 |
2 |
|
|
5. |
Depositi
di gas comburenti in serbatoi fissi a) compressi
per capacità complessive superiori a 3 m3 |
4 |
|
b) liquefatti per capacità complessiva superiore
a 2 m3 |
4 |
|
|
6. |
Reti di trasporto e distribuzione di gas
combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di
distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio
non superiore a 5 bar |
8 |
|
7. |
Impianti
di distribuzione di gas combustibili per autotrazione - impianti singoli |
6 |
|
- impianti misti (gpl e metano) |
8 |
|
|
8. |
Officine e laboratori con saldatura e taglio
dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti |
4 |
|
9. |
Impianti per il trattamento di prodotti
ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili |
4 |
|
10. |
Impianti
per l'idrogenazione di olii e grassi |
6 |
|
11. |
Aziende per la seconda lavorazione del vetro
con l'impiego di oltre 15 becchi a gas |
4 |
|
12. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano liquidi infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65°C) con
quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 |
6 |
|
13. |
Stabilimenti ed impianti dove si producono
e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125
°C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3 |
6 |
|
14. |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione
di olii lubrificanti, olii diatermici e simili |
6 |
|
15. |
Depositi
di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale
e privato per capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 m3 |
2 |
|
16. |
Depositi
e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale
per capacità geometrica complessiva superiore a 0,2 m3 |
2 |
|
17. |
Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti,
di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3 |
2 |
|
18. |
Impianti fissi di distribuzione di benzina,
gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza
stazione di servizio |
4 |
|
19. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o
combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg |
4 |
|
20. |
Depositi
e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili
con quantitativi superiori a 500 |
2 |
|
21. |
Officine o laboratori per la verniciatura con
vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti |
4 |
|
22. |
Depositi
e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con
capacità superioire a 0,2 m3 |
2 |
|
23. |
Stabilimenti di estrazione con solventi
infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali e animali, con
quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 |
6 |
|
24. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal
Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con
R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
perossidi organici |
8 |
|
25. |
Esercizi di minuta vendita di sostanze
esplodenti di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive
modificazioni ed integrazioni |
2 |
|
26. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a
reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori |
8 |
|
27. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e
alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi organici |
8 |
|
28. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze
che a contatto con l'acqua svilup- pano
gas infiammabili |
8 |
|
29. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono
acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno |
8 |
|
30. |
Fabbriche e depositi di fiammiferi |
8 |
|
31. |
Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo |
6 |
|
32. |
Stabilimenti
ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo |
6 |
|
33. |
Depositi
di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li |
6 |
|
34. |
Stabilimenti ed impianti ove si produce,
impiega o detiene magnesio, elektron ed altre leghe ad alto tenore di
magnesio |
6 |
|
35. |
Mulini per cereali ed altre macinazioni con
potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi |
6 |
|
36. |
Impianti per l'essiccazione dei cereali e di
vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto
essiccato |
6 |
|
37. |
Stabilimenti
ove si producono surrogati del caffè |
6 |
|
38. |
Zuccherifici
e raffinerie dello zucchero |
6 |
|
39. |
Pastifici
con produzione giornaliera superiore a 500 q.li |
6 |
|
40. |
Riserie
con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li |
6 |
|
41. |
Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o
detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti
con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li. |
6 |
|
42. |
Stabilimenti ed impianti per la produzione
della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in
genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione
superiore a 500 q.li |
6 |
|
43. |
Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di
cascami e di fibre tessili per l'industria delle carta con quantitativi
superiori a 50 q.li |
3 |
|
44. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e
cianografiche pellicole cinematografiche radiografiche e fotografiche di
sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li. |
4 |
|
45. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto
infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg. |
4 |
|
46. |
Depositi
di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di
fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella,
di sugheri ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con
distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni
di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30-11-1983 con quantitativi
superiori a 500 q.li |
3 |
|
47. |
Stabilimenti
e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o
deposito superiore a 50 q.li: |
5 |
|
48. |
Stabilimenti
ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti
naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con
quantitativi superiori a 50 q.li: |
5 |
|
49. |
Industrie dell'arredamento,
dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle con oltre 25 addetti |
4 |
|
50. |
Stabilimenti ed impianti per la preparazione
del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello
sparto e simili, lavorazione del sughero con quantitativi in lavorazione o in
deposito pari o superiori a 50 q.li |
4 |
|
51. |
Teatri
di posa per le riprese cinematografiche e televisive |
4 |
|
52. |
Stabilimenti
per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche |
4 |
|
53. |
Laboratori
di attrezzerie e scenografie teatrali |
4 |
|
54. |
Stabilimenti ed impianti per la produzione,
lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
|
4 |
|
55. |
Depositi
di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li |
4 |
|
56. |
Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di
gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito |
4 |
|
57. |
Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie
plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li |
4 |
|
58. |
Depositi
di manufatti in plastica con oltre 50 q.li i |
3 |
|
59. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono e
lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ed
intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti
infiammabili. |
6 |
|
60. |
Depositi di concimi chimici a base di nitrati
e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li |
4 |
|
61. |
Stabilimenti
ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati |
6 |
|
62. |
Depositi
e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li |
4 |
|
63. |
Centrali
termoelettriche |
8 |
|
64. |
Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW |
2 |
|
65. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono
lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori
elettrici valvole elettriche, ecc. |
6 |
|
66. |
Stabilimenti
siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli |
6 |
|
67. |
Stabilimenti ed impianti per la zincatura,
ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre
sostanze |
6 |
|
68. |
Stabilimenti
per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli |
8 |
|
69. |
Cantieri
navali con oltre 5 addetti |
8 |
|
70. |
Stabilimenti per la costruzione e riparazione
di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti |
8 |
|
71. |
Stabilimenti per la costruzione di
carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti |
8 |
|
72. |
Officine per la riparazione di autoveicoli
con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a
freddo con oltre 25 addetti |
2 |
|
73. |
Stabilimenti ed impianti ove si producono
laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti |
6 |
|
74. |
Cementifici
|
6 |
|
75. |
Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti
in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività
industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi
contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti
(art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860 e art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185) |
4 |
|
76. |
Esercizi commerciali con detenzione di
sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n° 185) |
4 |
|
77. |
Autorimesse di ditte in possesso di
autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di
materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860, sostituito
dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n°
1704) |
4 |
|
78. |
Impianti di deposito delle materie nucleari,
escluso il deposito in corso di spedizione |
4 |
|
79. |
Impianti nei quali siano detenuti combustibili
nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1 lettera b) della legge 31
dicembre 1962, n° 1860) |
4 |
|
80. |
Impianti
relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano
pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego; impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che
facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione
delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili
nucleari irradianti |
10 |
|
81. |
Stabilimenti per la produzione di sapone, di
candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di
glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata
e distillata ed altri prodotti affini |
4 |
|
82. |
Centrali elettroniche per l'archiviazione e
l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti |
4 |
|
83. |
Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere con capienza superiore a 100 posti |
4 |
|
84. |
Alberghi,
pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto |
4 |
|
85. |
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,
accademie e simili per oltre 100 persone presenti |
4 |
|
86. |
Ospedali,
case di cura e simili con oltre 25 posti - letto |
4 |
|
87. |
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi |
4 |
|
88. |
Locali adibiti a depositi di merci e
materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2 |
4 |
|
89. |
Aziende
ed uffici nei quali sino occupati oltre 500 addetti |
6 |
|
90. |
Edifici pregevoli per arte o storia e quelli
destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o
comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato
di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n° 1564 |
8 |
|
91. |
Impianti per la produzione del calore
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 100.000 kcal/h |
2 |
|
92. |
Autorimesse
private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti,
ricovero aeromobili |
2 |
|
93. |
Tipografie, litografie, stampa in offset ed
attività similari con oltre 5 addetti |
4 |
|
94. |
Edifici
destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m |
2 |
|
95. |
Vani di ascensori e montacarichi in servizio
privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in
edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installai
in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n° 1497 |
2 |
|
96. |
Piattaforme fisse e strutture fisse
assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n° 886 |
8 |
|
97. |
Oleodotti
con diametro superiore a 100 mm |
8 |
TABELLA
ESEMPLIFICATIVA COMPENSI PER PLURALITA’ DI INCARICHI
|
Prestazione |
Progetto parere di conformità |
Direzione Lavori (il compenso viene determinato
con altra tariffa) |
B.1.2 - Coordinatore di sicurezza
antincendio |
B.1.5 - Responsabile richiesta
CPI sino alla presentazione : da B1.5.1 a B1.5.3 compreso |
B.1.5 - Responsabile richiesta
CPI sino alla DIA VVF :da B1.5.1 a B1.5.5 compreso |
|
|
C prog. VVF |
si |
425 x A + 0,68 x C prog.
VVF x D |
400
x A + 0,28 x C prog. VVF x D |
no |
|
C prog. VVF |
si |
425 x A + 0,68 x C prog.
VVF x D |
compresa
nella successiva |
700 x A + 0,49
x C prog. VVF x D |
|
|
C prog. VVF |
si |
425 x A + 0,68
x C prog. VVF x D |
no |
no |
|
|
C prog. VVF |
si |
no |
500
x A + 0,35 x C prog. VVF
x D |
no |
|
|
C prog. VVF |
si |
no |
compresa
nella successiva |
1.000 x A +
0,7 x C prog. VVF x D |
|
|
C
prog. VVF |
si |
no |
no |
no |
|
|
C
prog. VVF |
no |
850 x A + 1,36 x C prog.
VVF x D |
400
x A + 0,28 x C prog. VVF x D |
no |
|
|
C
prog. VVF |
no |
850 x A + 1,36 x C prog.
VVF x D |
compresa nella successiva |
700 x A + 0,49
x C prog. VVF x D |
|
|
C prog. VVF |
no |
850 x A + 1,36 x C prog.
VVF x D |
no |
no |
|
|
C
prog. VVF |
no |
no |
500 x A + 0,35 x C prog.
VVF x
D |
no |
|
|
C
prog. VVF |
no |
no |
compresa nella successiva |
1.000 x A +
0,7 x C prog. VVF x D |
|
|
C
prog. VVF |
no |
no |
no |
no |
|
|
no |
si |
500 x A + 0,8 x C prog.
VVF x D |
400
x A + 0,28 x C prog. VVF x D |
no |
|
|
no |
si |
500 x A + 0,8 x C prog.
VVF x D |
compresa nella successiva |
700 x A + 0,49
x C prog. VVF x D |
|
|
no |
si |
500 x A + 0,8 x C prog.
VVF x D |
no |
no |
|
|
no |
si |
no |
500
x A + 0,35 x C prog. VVF x D |
no |
|
|
no |
si |
no |
compresa nella successiva |
1.000 x A +
0,7 x C prog. VVF x D |
|
|
no |
si |
no |
no |
no |
|
|
no |
no |
1.000 x A + 1,6 x C prog.
VVF x D |
400
x A + 0,28 x C prog. VVF x D |
no |
|
|
no |
no |
1.000 x A + 1,6 x C prog.
VVF x D |
compresa nella successiva |
700 x A + 0,49
x C prog. VVF x D |
|
|
no |
no |
1.000 x A + 1,6 x C prog.
VVF x D |
no |
no |
|
|
no |
no |
no |
500
x A + 0,35 x C prog. VVF x D |
no |
|
|
no |
no |
no |
compresa nella successiva |
1.000 x A +
0,7 x C prog. VVF x D |
Legenda: la tabella va letta per righe
nella completezza delle 5 colonne: ogni riga rappresenta una possibile
situazione di incarichi conferiti allo stesso professionista. In ogni cella,
quando non compare “no”,”si”,”compresa nella successiva”, viene indicato il
compenso relativo secondo la formulazione adottata nelle presenti linee guida.
Quando nella casella
compare “ no “significa che la relativa
prestazione non viene svolta dallo stesso professionista.
Quando viene riportata una
formula di calcolo vuol dire che la prestazione viene effettuata e la formula
ne indica il relativo compenso.
La dicitura “compresa
nella successiva ” evidenzia che la prestazione viene svolta in modo completo e
valutata nella successiva colonna di destra.
Le formule di calcolo
delle singole prestazioni tengono conto della contemporaneità delle prestazioni
per lo stesso professionista secondo una lettura per righe estesa a tutte le 5
colonne presenti.
LINEE
GUIDA AI COMPENSI RELATIVI
ALL’ingegneria ANTINCENDIO
Le presenti linee guida individuano
le prestazioni che il professionista è
chiamato a fornire :
A per la richiesta del parere di conformità
B per il rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi e Dichiarazione di Inizio Attività
C per il rinnovo del Certificato
di Prevenzione Incendi
e ne quantificano i relativi
compensi.
ONERI NON
COMPRESI NEI COMPENSI
CALCOLATI
Dai compensi calcolati nelle
successive sezioni A, B e C sono espressamente esclusi:
-
i
rilievi di qualunque natura e/o le relative restituzioni grafiche;
-
l’acquisizione
delle documentazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico ivi comprese
le tavole, planimetrie, sezioni opportune ecc.;
-
le
eventuali prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento e
sistemazione ai fini della sicurezza dall’incendio;
-
la
direzione dei lavori;
-
le
certificazioni e/o perizie giurate se non espressamente richieste
nell’incarico;
-
i
compensi accessori, come da artt. 4
e 6
della legge 02.03.1949 n. 143 e
come da art. 3 del D.M. 04.04.2001.
-
le
procedure in deroga
Tali oneri saranno dunque valutati
a parte.
INCARICHI CONGIUNTI
Quando l’incarico viene affidato a
più professionisti (esperti in campi specifici) l’intero compenso risultato
dall’applicazione delle successive disposizioni viene aumentato delle seguenti
percentuali:
per
2 professionisti + 50 %
per
3 professionisti + 80 %
per 4
o più professionisti + 100 %
A) RICHIESTA PARERE
DI CONFORMITA’
Premesso che:
·
l’art.
2 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998
(G.U. n. 57 del 10.03.1998)
prescrive che:
- “Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4
dell’articolo 1 (tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni ) sono
tenuti a richiedere al Comando (Comando provinciale dei Vigili del fuoco)
l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli
esistenti....”
·
l’art. 1 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
- “La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all’art. 2
del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, ... va presentata al Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. ..... Alla domanda sono allegati: a)
documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico
abilitato e conforme a quanto specificato nell’allegato n. 1 al presente
decreto; ...”
·
l’art.
18 del DPR n. 577 del 29.07.1982 (G.U. del 20.08.1982) recita:
“Procedure di prevenzione
incendi.
Ai fini dell’approvazione di un
progetto ... i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti
ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti
dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e
laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli
albi professionali .... .
Nella fase preliminare di
progettazione i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno valutare le
proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione
delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza
antincendio”
le presenti linee guida individuano
le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della
presentazione ed approvazione di un progetto da parte del Comando VV.F., per il
rilascio del parere di conformità per l’insediamento, la modifica,
l’ampliamento o la ristrutturazione di attività soggetta a norma del D.M.
16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni e quantificano i relativi
compensi.
A1 INDIVIDUAZIONE DELLE
PRESTAZIONI
L’individuazione delle singole prestazioni,
in sede di elaborazione del progetto o di sua verifica, è schematizzata come
segue.
A1.1 FASE
PRELIMINARE GENERALE
A1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla
luce del D.M. 16.02.1982 e successive
modifiche e/o integrazioni.
A1.1.2 Verifica dell’ubicazione dell’insediamento in
considerazione delle attività circostanti o limitrofe.
A1.2 FASE
NORMATIVA
A1.2.1 Individuazione di normative, leggi e
regolamenti che riguardano le singole attività.
A1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di
prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od
interpretativa della stessa, tenendo conto di finalità e principi di base della
riduzione delle probabilità di insorgenza dell’incendio e della limitazione
delle sue conseguenze (art. 3 del D.P.R.
n. 577/1982).
A1.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza
esterne, interne, di protezione
e di rispetto nonché dell’accessibilità ai mezzi
di soccorso.
A1.3 FASE
DI PROGETTAZIONE TECNICA
ANTINCENDIO
A1.3.1 Adempimento di quanto indicato nell’allegato I al D.M. 04.05.1998 e come meglio precisato nel mod.
PIN 1/a del Ministero dell’Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La
documentazione progettuale dovrà comprendere:
·
scheda
informativa generale,
·
relazione
tecnica,
·
elaborati
grafici.
Si possono presentare i seguenti casi:
- attività non regolate da specifiche
disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla
lettera A dell’allegato I al D.M. 04.05.1998; integrandola con una valutazione
del rischio, anche matriciale, alla luce del D.M. 10.3.1998;
- attività regolate da specifiche disposizioni
antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera
B dell’allegato I al D.M. 04.05.1998;
- ampliamenti o modifiche di attività
esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera C
dell’allegato I al D.M. 04.05.1998.
A1.3.2 Relazione di valutazione del rischio residuo
alla luce del D.M. 10.3.1998, salvo che la disposizione tecnica, se esistente,
non la preveda.
A1.3.3 Elenco delle opere di adeguamento
antincendio: devono essere previsti appositi elaborati grafici necessari per
l’individuazione dei singoli interventi antincendio previsti nel progetto con
allegata una sintetica descrizione degli stessi, tenendo conto anche delle
eventuali prescrizioni riportate nel parere di conformità.
Alle fasi precedentemente
individuate corrispondono le seguenti aliquote:
1.1 Fase preliminare generale 10 %
1.2 Fase normativa 20 %
1.3 Fase di progettazione tecnica
antincendio 70 %
---------
100 %
A2 COMPENSI
Il compenso per le prestazioni di
ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista
per qualsiasi altra prestazione.
Il compenso è dato dalla seguente
formula:
Cprog.VVF
= (F + Si pi) x A
- Cprog.VVF è il compenso professionale in € per il progetto antincendio (parere di conformità);
- F è
la quota fissa indipendente dalla complessità dell’incarico e valutata in € 800,00;
- A
= ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato
dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno,
dato da quello del gennaio dell’anno in cui si svolge la prestazione
professionale diviso per l’indice ISTAT del gennaio 2000 pari a 110,5; l’indice
ISTAT per l’anno 2001 risulta pari a 113,9, per l’anno 2002 pari a 116,5, per
l’anno 2003 pari a 119,6, per il 2004
pari a 122 e per l’anno 2005 pari a 123,9.
- pi è
il compenso relativo alla singola attività iesima in € ; tale valore è dato dalla
formula: pi = 8 x (H x S)0,71
- H parametro
di rischio-complessità assunto pari al minimo delle ore indicate per ogni
singola attività dall’allegato VI del Decreto del Ministero dell’Interno 04.05.1998
(colonna relativa al parere di conformità del progetto);
- S parametro
d’estensione: quando il valore calcolato come nel seguito precisato supera il
valore di 10.000 si valutano gli esuberi da tale limite solo nella misura del
20%.
S è dato (tranne che per
le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 63, 64, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97 e di
deposito di cui al D.M. 16.02.1982) dalla superficie in m2 moltiplicata per il parametro q definito
nel seguito; per attività all’aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente
deposito (con esclusione dell’attività 88 ove il parametro S ha un particolare
valore come nel seguito definito), la superficie viene dimezzata;
- q parametro del carico d’incendio,
è dato dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente):
|
carico d’incendio |
q |
carico d’incendio |
q |
carico d’incendio |
q |
|
30
kg/m2 |
1,0 |
120
kg/ m2 |
1,3 |
210
kg/m2 |
1,6 |
|
60 kg/m2 |
1,1 |
150 kg/ m2 |
1,4 |
240
kg/m2 |
1,7 |
|
90 kg/ m2 |
1,2 |
180 kg/m2 |
1,5 |
oltre 240 |
1,7 |
Valori particolari di S:
- per le attività 1, 2 e 6:
S = P/0,3 dove P è la quantità di gas
(in Nm3/h se in ciclo ed in Nm3 se in deposito) sia se si
tratti di gas combustibili che comburenti.
- per le attività 3a, 4a, 4b e 5:
S = V x 120 dove V è la capacità del deposito in
Nm3 fino a 200 Nm3 mentre l’eventuale eccedenza sarà
computata solo per 1/10
- per l’attività 3b:
S = Q dove Q è il quantitativo del deposito in kg fino a
400 kg mentre l’eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10
- per le attività 7 e 18:
S = 20 per ogni impianto (colonnina)
- per le attività 15, 16, 17, 20, 22:
S = V x 6 dove V è la capacità del deposito in m3
fino a 100 m3 mentre l’eventuale eccedenza sarà computata solo per
1/10
S sarà incrementato del 15 % nel caso di serbatoi fuori
terra e di un ulteriore 15 % (sia nel caso di serbatoi interrati che fuori
terra) per ogni serbatoio esistente oltre il primo.
- per l’attività 63:
S = P x 40 dove P è la potenzialità in MW sino a 10, per potenzialità maggiori S
= 400 + (P-10) x 5
P sarà incrementato del 15 % per ogni generatore
esistente oltre il primo.
- per le attività 64 e 91:
S = P/3 dove P è la potenzialità in kW
P sarà incrementato del 15 % per ogni generatore
esistente oltre il primo.
- per l’attività 88:
S = (superficie del deposito) x D;
dove D è un coefficiente riduttivo fornito dalla seguente tabella (per
valori intermedi interpolare linearmente)
|
carico d’incendio |
D |
carico d’incendio |
D |
carico d’incendio |
D |
|
0 kg/ m2 |
0,100 |
60 kg/ m2 |
0,550 |
210
kg/ m2 |
0,800 |
|
5 kg/ m2 |
0,233 |
90 kg/ m2 |
0,600 |
240
kg/ m2 |
0,850 |
|
10 kg/ m2 |
0,367 |
120 kg/ m2 |
0,650 |
oltre 240 kg/ m2 |
0,850 |
|
15
kg/m2 |
0,500 |
150
kg/ m2 |
0,700 |
|
|
|
30
kg/ m2 |
0,500 |
180
kg/ m2 |
0,750 |
|
|
- per l’attività 92:
S
= somma della superficie coperta dei vari piani non identici ai fini
antincendio dell’autorimessa con un massimo sino a 3.000 m2, per i
valori eccedenti questi verranno a sommarsi nella misura del 30%:
S sarà incrementato
per ogni piano identico ulteriore al
primo del 15 % della sua superficie.
- per l’attività 94:
S = (somma della superficie coperta
dei vari piani) x q/10.
- per l’attività 95:
S = (numero dei vani ascensore o
montacarichi x 20) + 50.
- per l’attività 97:
S = Æ x
L/4 dove Æ
è il diametro della tubazione in cm, L è la lunghezza della condotta in km.
Note
·
Nel
caso in cui la progettazione si estenda a zone (aree, volumi, stabilimenti,
impianti) in cui siano presenti più
attività (D.M. 16.2 1982), il compenso dovrà essere calcolato sull’attività prevalente (attività
principale) presente e sommando i compensi per le attività secondarie
moltiplicati per il fattore 0,1; tale situazione si presenta quando la stessa
area o zona in cui si svolge una attività secondaria è già stata ricompresa in quella
dell’attività principale. In tal caso la formula diviene:
Cprog.VVF = [F + pprincipale +
0,1 x (psecondaria2 + psecondaria 3+…. psecondaria
n)] x A
Dove pprincipale
è il compenso relativo alla attività principale e psecondaria2….
psecondaria n sono i compensi relativi alle attività secondarie
da 2 ad n.
·
La
formula di determinazione del compenso non è applicabile per l’attività 83 nel
caso di attività sportive all’aperto e/o di manifestazioni temporanee ove si
opererà a discrezione.
·
Per
le attività 84, 85, 86, 87 e 89 per S
si intende la superficie coperta dell’attività, maggiorata da eventuali
superfici di piani o parti di piano diversi a diversa destinazione d’uso
rispetto al piano tipo. Inoltre S sarà maggiorata per ogni piano
identico ulteriore al primo, del 15 % della sua superficie. Si precisa inoltre
che per l’attività 87 la parte di area destinata a servizi e deposito, ai fini
del compenso, dovrà essere equiparata a “prevalente deposito” e pertanto valutata
dimezzata nella valutazione di S.
·
Per eventuali situazioni particolari in cui le
caratteristiche delle attività (così come definite ed elencate dal D.M.
16.2.1982 e successivi aggiornamenti, cioè quelle soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco) giustifichino l’adozione di correttivi, sono ammesse le seguenti
riduzioni o maggiorazioni della sola
parte del compenso data da Si pi dell’intero Cprog.VVF
= (F + Si pi) x A
-
sino
a + 40% solo per le situazioni sotto individuate; l’aumento opera sulla singola
attività pi relativa;
· attività non regolate da specifiche
disposizioni antincendio (cosi definite dal D.M. 4 maggio 1998):
· attività che presentino rischi
aggiuntivi come ad esempio quelli indotti dalla presenza di sostanze
radioattive (attività 75, 76, 77, 79, 80)
oppure produzione e deposito di sostanze esplosive od instabili
(attività 24, 25 , 26, 27, 28):
· attività per le quali occorre
cautela nei confronti di opere pregevoli per arte e storia (attività 90):
-
sino
a - 40% solo per le situazioni sotto individuate; la riduzione opera sulle singole
attività pi che presentano le seguenti particolarità:
· esistenza di progetti antincendio approvati
dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal Committente completi dell’intera
documentazione al professionista) significativi per l’esistente situazione ai
fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate
valide dal Committente; la riduzione deve essere graduata a seconda della
coincidenza del precedente progetto con quello in fase di elaborazione come ad esempio:
-
-10% stessa configurazione planimetrica e
tipologia attività
-
- 20%
se si presentano anche medesime caratteristiche di carico di incendio,
resistenze al fuoco
-
- 30%
se inoltre gli affollamenti e le vie di esodo sono similari
-
-40%
se inoltre si adottano le stesse protezioni attive e procedure di emergenza.
· attività particolarmente estese (superfici
superiori a 4.000 m2) che presentino
però anche una ripetitività di problematiche e situazioni antincendio che
consentano al professionista una definizione ripetuta delle caratteristiche di
sicurezza dal rischio da incendio senza aggravarne l’impegno profuso;
· attività in cui il parametro d’estensione S
raffiguri per eccesso la situazione dell’attività e quindi non sia
correttamente rappresentativa del reale rischio comprendendo superfici ed aree
non significative per il rischio di incendio (piazzali, edifici non soggetti,
eccetera…); in questi casi l’estensione S
dovrebbe riferirsi alla sola area del rischio o semplicemente adottando la riduzione
proposta nel limite sopra indicato.
B)
RICHIESTA
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Premesso che:
·
l’art.
3 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998
(G.U. n. 57 del 10.03.1998)
prescrive che:
- “Completate le opere di cui al
progetto approvato, gli Enti e i privati sono tenuti a presentare al comando
domanda di sopralluogo .....”
- “...l’interessato, in attesa del
sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da
certificazione di conformità dei lavori
eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate
le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio...”
·
l’art. 2 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
- “La domanda di sopralluogo finalizzata
al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all’art.3 del D.P.R.
n. 37 ...... Alla domanda sono allegati: a) copia del parere rilasciato... b)
dichiarazioni e certificazioni... atte a comprovare che le strutture, gli impianti,
le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o
posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza
antincendio; ...”
·
l’art. 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
- “La dichiarazione prevista
dall’art.3, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998 n.37 è redatta ...secondo il
modello riportato in allegato 3....”
·
l’allegato
3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) riporta:
- “...alla citata istanza sono
allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al
progetto approvato.....
·
sempre
l’allegato 3 del D.M. 04.05.1998
(G.U. n. 104 del 07.05.1998) richiede la dichiarazione da parte del
titolare:
- “...che l’attività ... è stata
realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio.”
le presenti linee guida individuano
le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rilascio
del certificato di prevenzione incendi e dell’inizio dell’attività ai sensi del
D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati,
relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e
successive modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale
dei Vigili del fuoco e quantificano i relativi compensi.
B1 INDIVIDUAZIONE DELLE
PRESTAZIONI
L’individuazione delle singole
prestazioni è schematizzata come segue.
B1.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO
B1.1.1 Sopralluogo/ghi da parte del
professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere
indicate negli elaborati (tavole, relazioni tecniche, ecc.) allegati alla
richiesta di conformità siano da realizzarsi o da adeguarsi.
B1.1.2 Formulazione di un elenco delle
opere di adeguamento antincendio sulla scorta di esistente parere di conformità
(D.P.R. n. 37/1998): si intende l’individuazione grafica dei singoli interventi
e la descrizione sintetica degli stessi.
Gli elaborati che deve fornire il
professionista non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere
antincendio ma devono consentire l’esatta identificazione e collocazione degli
stessi proprio per una successiva opera di progettazione esecutiva (esclusa
dalla presente prestazione).
B1.2
ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE LAVORI
B1.2.1 Assistenza al Direttore del Lavori
per la corretta attuazione dell’opera progettata nello specifico campo di
prevenzione incendi secondo l’individuazione di cui all’elenco opere di
adeguamento antincendio (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con
specifica resistenza al fuoco) e sulla scorta di specifici progetti esecutivi
degli stessi.
B1.2.2 Determinazione delle varianti non
significative per la sicurezza antincendio, tali cioè da non comportare una
ripresentazione del progetto di conformità al comando VVF, necessarie per
l’esecuzione degli interventi previsti nell’elenco e nei relativi progetti
esecutivi specifici.
B1.2.3 Verifica delle singole opere di cui
all’elenco con controllo della corrispondenza in opera rispetto sia ai progetti
esecutivi specifici che agli elaborati allegati al parere di conformità ed
all’elenco opere di adeguamento antincendio secondo quanto richiesto dalle
procedure di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (con esclusione di
elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco).
N.B.: La prestazione di Coordinatore di sicurezza
antincendio (punto B.1.2) potrebbe essere svolta dallo stesso professionista
che viene anche chiamato alla richiesta del Certificato di prevenzione incendi
(punto B.1.5); in tale caso nella valutazione dei compensi (vedi punto seguente
B.2.5) si deve tener conto di una certa ripetitività dell’incarico e quindi di
una riduzione dell’impegno professionale.
B1.3. PROGETTAZIONE
DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI
E SEPARANTI
B1.3.1 Individuazione planimetrica ed altimetrica
dei singoli elementi e loro numerazione
con riferimento a tavole generali di inquadramento dell’area e/o dei
piani.
B1.3.2 Relazione
valutativa della resistenza
al fuoco dei
singoli elementi con identificazione univoca rispetto alla
numerazione adottata nella individuazione di cui sopra (la relazione in
conformità al punto 1.2 dell’allegato II del D.M. 04.05.198 deve riportare ogni
dato necessario per la riproducibilità della valutazione); compilazione del relativo
modello ministeriale (mod. REL. REI).
B1.3.3 Compilazione della certificazione secondo il
relativo modello ministeriale (mod. CERT. REI).
B1.3.4 Descrizione tecnica esecutiva (progetto
esecutivo) con i necessari elaborati grafici di supporto per l’esecuzione
dell’opera secondo le modalità di valutazione della resistenza al fuoco; sono
comprese le relazioni e dichiarazioni
per la denuncia delle opere strutturali (legge 1086/1971 e seguenti), se
richiesto, solo per gli elementi calcolati con requisiti di resistenza al fuoco.
B1.4 VERIFICA DI
CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO
B1.4.1 Esame in luogo dei singoli elementi con
caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alle certificazione di
resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di
corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e sulle dichiarazioni
della Direzione Lavori ed accertamento, con stesura di dichiarazione secondo
modello ministeriale ( mod. DICH. CORRISP.), della corrispondenza tra gli
elementi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a :
- numero e posizione elementi
- geometria degli elementi
- materiali costitutivi
- condizioni di carico e di vincolo
- caratteristiche e modalità di
posa e di eventuali protettivi.
B1.4.2 Assistenza alla direzione lavori per
l’interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo della resistenza
al fuoco di elementi portanti e separanti. (Qualora ciò non fosse previsto il
professionista potrà, a suo giudizio, richiedere verifiche strumentali od
avvalersi di dichiarazioni del Direttore Lavori)
B1.5
RESPONSABILE RICHIESTA C.P.I.
B1.5.1 Sulla scorta dell’intera documentazione che
ha portato al rilascio del parere positivo di conformità (D.P.R. n. 37/1998) e
dell’elenco opere di adeguamento antincendio, predisposizione della richiesta
di sopralluogo ai sensi dell’art. 2 del D.M. 04.05.1998 con compilazione del modello ministeriale
relativo (mod. PIN 3).
B1.5.2 Raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza
formale. (Il professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna responsabilità
sul contenuto delle stesse, riconducibile al relativo estensore)
B1.5.3 Presentazione al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco della richiesta di C.P.I. completa di documentazione di cui ai
due punti precedenti.
B1.5.4 Esame finale generale dell’attività intesa
alla verifica della rispondenza dell’attività principale e di quelle secondarie
eventualmente presenti alle specifiche approvate nella documentazione e
relazioni tecniche che hanno ottenuto il parere di conformità ai sensi del
D.P.R. n. 37/1998, al fine di costituire una valutazione tecnica antincendio
sulla base della quale il titolare dell’attività possa consapevolmente
sottoscrivere la Dichiarazione di Inizio Attività (DIAVVF con
compilazione del mod. PIN 4 )
B1.5.5 Presentazione della DIAVVF al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco e restituzione del documento protocollato al Committente.
B1.6
VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO
B1.6.1 Valutazione rischi di incendio secondo l’allegato 1 del D.M. 10
marzo 1998 che si sviluppa attraverso:
- la
determinazione dei pericoli di incendio
- l’identificazione
delle persone esposte
- l’eliminazione o
riduzione dei pericoli di incendio
- la
classificazione del livello di rischio di incendio residuo
- l’adeguatezza
delle misure di sicurezza
B1.6.2 Conclusioni derivanti dalla valutazione dei
rischi di incendio.
B1.7 ELABORATI VIE DI FUGA
B1.7.1 Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da
redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio
di incendio e del piano di emergenza, indicanti :
- la posizione in pianta “Voi siete
qui”
- la posizione delle vie di fuga
- le apparecchiature di protezione
attiva (estintori, idranti ecc)
- le posizioni degli organi di
intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.)
- semplici istruzioni di
comportamento
- altre informazioni necessarie (vietato
uso ascensori, ecc.)
B1.7.2 Istruzioni per la collocazione delle
tavole grafiche.
B1.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
B1.8.1 Predisposizione del piano di emergenza
redatto sulla scorta dell’allegato VIII del
D.M. 10.marzo 1998, del progetto antincendio, della valutazione del
rischio di incendio e comprendente studio, analisi e scelte di:
- azioni che i lavoratori debbono
mettere in atto in caso di incendio
- procedure per l’evacuazione
- disposizioni per l’intervento dei
soccorsi esterni
- misure per assistenza persone con
ridotte capacità motorie.
Il piano deve svilupparsi in
conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del D.M. 10.marzo 1998.
B2 COMPENSI
Il compenso per le prestazioni di
ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista
per qualsiasi altra prestazione.
I compensi delle singole
prestazioni considerati in queste linee guida possono essere ricondotti, il più
delle volte, al compenso Cprog.VVF per la richiesta del
parere di conformità secondo quanto nel seguito precisato.
Nei compensi si deve fare
riferimento a:
-
A =
ISTAT / 110,5 è il coefficiente
di aggiornamento (vedasi settima riga del precedente punto A2)
-
D = 1 se
l’attività è prevalentemente civile, ad uso commerciale o terziario; D =
0,5 se si tratta di impianto; D = 0,8 se si tratta di stabilimento,
industria o similari.
B2.1
ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
Compenso = 500 x A + 0,25x Cprog.VVF x D
Il compenso non è dovuto se il
professionista ha già redatto il progetto per il parere di conformità poiché
tale progetto deve essere completo anche dell’elencazione delle opere di adeguamento
antincendio .
B2.2 ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE
LAVORI
Compenso = 1.000 x A + 1,6x Cprog.VVF x D
Se l’incarico viene affidato allo stesso
professionista che ha provveduto alla redazione della documentazione e
relazione per l’ottenimento del parere positivo sulla conformità e nell’ipotesi che non siano intervenute
modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle
documentazioni, il compenso complessivo di cui sopra potrà ridursi del 15%.
Se l’incarico viene conferito al
professionista che svolge già la Direzione Lavori, il compenso viene ridotto
nella misura del 50% di quanto sopra esposto.
B2.3
PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI
Il compenso viene diversificato a seconda della
metodologia di calcolo utilizzata (analitica o tabellare/sperimentale)
Valutazione analitica:
Il compenso prevede una quota fissa
pari a € = 200 x A ed una quota a percentuale.
B2.3.1 La quota percentuale, denominata Cclasse Ig,
viene determinata secondo la legge tariffaria
vigente per la classe I g sull’importo (corrispondente al valore economico
stimato) di ogni elemento. Si ricorda
che secondo la legge tariffaria vigente sopra richiamata il compenso Cclasse
Ig viene ottenuto moltiplicando l’importo di ogni elemento per la
percentuale della Tabella A corrispondente nella colonna I g all’importo,
ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 0,55 (tiene conto delle prestazioni
parziali da a) ad f) della Tabella B). Il compenso di ogni elemento (Cclasse
Ig )n deve essere assunto non inferiore a € 100 x A
e conteggiando un aumento del compenso per ogni elemento pari al 10% per le
caratteristiche E e di altro 10% per la caratteristica I.
(All’atto
della stesura della presente la legge
tariffaria vigente è la n. 143/49)
B2.3.2 Qualora si tratti di una verifica per un elemento già esistente
con esaustiva relazione di dimensionamento con calcolo a freddo, il compenso
risulta quello precedentemente indicato con la quota a percentuale ridotta al
50%, cioè Cclasse Ig x 0,5.
B2.3.3 In casi di assenza di una relazione valutativa esaustiva del
dimensionamento a freddo il compenso, valutato come in B2.3.1 sopra, va
incrementato del 50 % per la parte della quota percentuale, cioè Cclasse
Ig x 1,5.
Per la valutazione analitica di
resistenza al fuoco pertanto e con le precisazione di cui sopra chiamando con ai il generico coefficiente
moltiplicativo pari a 1 (valido per B2.3.1), 0,5 (valido per B2.3.2) o 1,5
(valido per B2.3.3) il compenso diviene:
Compenso = 200
x A + (Cclasse Ig )1
x a1 + (Cclasse
Ig )2 x a2 + ....
(Cclasse Ig )n x an
Valutazione tabellare o
sperimentale (senza estrapolazione analitica)
Per la valutazione tabellare e/o
sperimentale:
Compenso = (200
+ n0,71 x 100 ) x A
dove con n si indica il
numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la valutazione.
B2.4 VERIFICA DI
CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO
Per la verifica di corrispondenza:
Compenso = (200
+ n0,71 x 100 ) x A
dove con n si indica il
numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la verifica di
corrispondenza in opera.
B2.5
RESPONSABILE RICHIESTA C.P.I.
Per lo svolgimento delle fasi da
B.1.5.1 a B.1.5.3 il compenso viene
valutato in:
Compenso = 500 x A + 0,35 x Cprog.VVF x D.
La prestazione del professionista
dovrà essere remunerata con il compenso sopra indicato anche qualora non gli
venissero prodotte, dopo sollecito scritto, in tempo ragionevolmente utile
(massimo 4 mesi) le dichiarazioni e certificazioni necessarie come indicate al
punto B.1.5.2
Per l’estensione anche alle
fasi B.1.5.4 e B.1.5.5, il compenso
complessivo viene valutato in:
Compenso = 1.000 x A + 0,7 x Cprog.VVF x D.
Qualora lo stesso professionista
fosse stato anche incaricato del compito di “Coordinatore di sicurezza
antincendio” per lo stesso progetto antincendio al compenso per le prestazioni
di cui al punto B1.2 si sommano quelle
del presente punto ridotte del 20%.
Qualora lo stesso professionista
avesse anche elaborato la prestazione per il parere di conformità per lo stesso
progetto antincendio il compenso al compenso per le prestazioni di cui al punto
B1.2 si sommano quelle del presente
punto ridotte del 30%.
B2.6
VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO
Compenso = (800 + n x 100 + pp x 4) x A.
dove con n si rappresenta il
numero di attività (D.M. 16.2.1982) presenti
e con pp si indica il numero
massimo delle persone presenti
B2.7 ELABORATI
VIE DI FUGA
Compenso = ( 500 + g x
100) x A.
dove per g si intende il
numero di elaborati grafici diversi prodotti.
(Il compenso tiene conto della
prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della
situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non
fosse disponibile dovrà essere valutato a discrezione l’onere relativo).
B2.8 REDAZIONE
PIANO DI EMERGENZA
Compenso = ( 500 + pp) x A + 0,1 x Cprog.VVF
dove con pp si indica il
numero massimo delle persone presenti.
Qualora si tratti di attività non
soggetta al controllo dei VVF si calcolerà ugualmente il valore di Cprog.VVF
rifacendosi ad attività similari soggette.
C)
RICHIESTA
RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Premesso che:
·
l’art.
4 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U.
n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
-
"Ai
fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati
presentano al comando (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco), in
tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda
conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 (Decreto
del Ministero dell'Interno 04.05.1998), corredata da una dichiarazione del
responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione
riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia
giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli
impianti antincendio. omissis ... "
·
l'art.
4 comma 2 del D.M. 04.05.1998 in merito all'art. 4 del precitato D.P.R. n.
37/1998 fornisce le seguenti indicazioni applicative:
-
"Alla
domanda (di rinnovo del certificato di prevenzione incendi) sono
allegati ... omissis ... perizia giurata attestante l'efficienza dei
dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da
professionista abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno,
ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.
818. ... omissis ..."
·
la
Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell’ 11.12.1985 riporta al punto 15
il seguente parere del C.C.T.S.:
-
"omissis
... i controlli di cui al punto B (controlli della esistenza di dispositivi,
sistemi ed impianti, non inseriti
nell'ordinario ciclo funzionale
dell'attività e finalizzati alla protezione attiva antincendio) debbono formare
oggetti di accertamenti in loco eseguiti dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco, ovvero di perizia giurata,
le presenti linee guida individuano
le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rinnovo
del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati,
relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e successive
modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale dei
Vigili del fuoco e quantificano i relativi compensi.
C1 INDIVIDUAZIONE DELLE
PRESTAZIONI
L’individuazione delle singole
prestazioni è schematizzata come segue.
C1.1 Acquisizione da parte del professionista,
presso il Committente di:
- certificato di prevenzione incendi vigente
e che si intende rinnovare;
- copia conforme, redatta e
sottoscritta dal titolare della attività, della richiesta di rinnovo del
Certificato di Prevenzione Incendi (mod. PIN5) che attesti, a norma dell'art. 4
del D.P.R. n. 37/1998, la non mutata situazione della propria attività (mod.
PIN6) rispetto alla data di rilascio del C.P.I., nonché l'esistenza ed
efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla
prevenzione incendi
C1.2 Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario,
con prove, controlli e quanto ritenuto
opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza
dei dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espressamente
menzionati nel C.P.I. in fase di rinnovo. Si richiama che i dispositivi, sistemi
ed impianti oggetto della perizia sono quelli così definiti all'art. 4 del D.M.
04.05.1998 e ripresi dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 05.05.1998.
Si precisa che nella fase di
accertamento dell'efficienza il professionista può richiedere ed acquisire, a
suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati.
C1.3 Redazione su carta legale di perizia tecnica (compilazione di mod.
PIN 7) da giurarsi e poi inoltrare al locale Comando dei Vigili del Fuoco.
Nel caso in cui il professionista
non ritenga in efficienza gli impianti di cui trattasi, è tenuto a redigere e
fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate.
Il Committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente
al professionista l'esecuzione della verifica.
C2 COMPENSI
Compenso = (400 + S